IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   segretario
generale  o  dei  ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, e  successive  modificazioni,  recante  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 5, relativo, tra l'altro, al  numero  massimo  di
dirigenti di prima e seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri per funzioni di consulenza, studio e  ricerca,
nonche' l'art. 29, relativo  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo; 
  Considerato  che   le   disposizioni   organizzative   recate   dal
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, hanno  determinato  una  riduzione
della copertura dell'attuale dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, pari ad  un'unita'  di  livello  dirigenziale
generale; 
  Visto il decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21  e  in  particolare,
l'art. 27 relativo al potenziamento  della  capacita'  amministrativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia  di  esercizio
dei poteri speciali; 
  Ritenuto necessario procedere al potenziamento del Dipartimento per
il coordinamento amministrativo, in ragione delle maggiori funzioni e
competenze assegnate, incrementando  di  un  ufficio  ed  un  servizo
l'articolazione interna del Dipartimento medesimo; 
  Ritenuto, ai predetti fini, di avvalersi del posto di  funzione  di
prima fascia, rimasto scoperto in conseguenza delle modifiche  recate
dal predetto decreto-legge n. 80 del 2021 e,  al  fine  di  garantire
l'invarianza della  dotazione  organica  del  personale  dirigenziale
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  di  ridurre  di  una
posizione il contingente di unita' di  dirigenti  di  seconda  fascia
utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni
di consulenza, studio e ricerca, di cui  all'art.  5,  comma  5,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
                            ottobre 2012 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 5, comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «quattro
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di  seconda  fascia»
sono sostituite dalle  seguenti:  «tre  ulteriori  unita'  il  numero
massimo dei dirigenti di seconda fascia»; 
    b) all'art. 29, comma 3, le parole «non piu' di due Uffici e  non
piu' di cinque servizi» sono sostituite dalle seguenti: «non piu'  di
tre Uffici e non piu' di sei servizi».